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Proposta di modifica n. 1.96 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei compensi dell'anno 2019 come segue:

            a) ottanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

            b) settanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

            c) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

            d) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

            e) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

            f) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

        Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA».

        Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 1 miliardo di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.