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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/11/18

  Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».