presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Gabriella GIAMMANCO (FI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 10/05/21
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: ''dell'anno d'imposta successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''del secondo anno d'imposta successivo'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'Agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente codice.''».
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».
Allegato A
Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)
REGIONE
QUOTA SPETTANTE
BOLZANO
e 64.400.000
TRENTO
e 50.600.000
VENETO
e 24.774.995
LOMBARDIA
e 24.057.883
VALLE D'AOSTA
e 20.435.083
PIEMONTE
e 18.783.151
ABRUZZO
e 5.931.068
FRIULI
e 3.794.994
EMILIA R
e 3.721.052
MARCHE
e 2.768.442
TOSCANA
e 2.538.480
SICILIA
e 2.042.130
BASILICATA
e 1.695.175
UMBRIA
e 1.530.266
CALABRIA
e 1.113.732
CAMPANIA
e 743.720
MOLISE
e 409.494
LIGURIA
e 352.380
LAZIO
e 172.042
SARDEGNA
e 101.116
PUGLIA
e 34.796
TOTALE
e 230.000.000