Articolo aggiuntivo n. 6.0.59 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

        1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

            a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni e autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 1. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

            b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

        2. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 novembre 2020, emanato in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».