Proposta di modifica n. 8.35 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Le agenzie di viaggi e tour operator che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1º aprile 2021.».