Articolo aggiuntivo n. 19.0.61 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

        1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».