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Proposta di modifica n. 5.80 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

        Â«22-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

        22-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        22-quater. Agli oneri derivanti dai commi 22-bis e 22-ter, stimati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».