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Proposta di modifica n. 8.77 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».