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Articolo aggiuntivo n. 6.0.250 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di TARI)

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti di cui all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è rideterminata tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

        2. L'importo totale da versare per il tributo di cui al comma i è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

        3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre e il 16 giugno del medesimo anno.

        4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

        5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi i e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.

        7. Con provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».