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Articolo aggiuntivo n. 19.0.9 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

        1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo-determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

        2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».