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Articolo aggiuntivo n. 5.0.63 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno di iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal COVID-19)

        1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nei periodi d'imposta 2021 e 2022 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore o per il tramite dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, enti del terzo settore non commerciali e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la ricerca scientifica e interventi nel campo delle politiche sociali, della famiglia e dell'ambiente volti a superare la medesima emergenza, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro annui o, in alternativa, una deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato.

        2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel periodo d'imposta 2021 e 2022 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in favore o per il tramite dei medesimi soggetti e per le medesime finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

        3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 84,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».