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Articolo aggiuntivo n. 6.0.245 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione parte variabile TARI)

        1. Ai fini del calcolo della quota variabile della Tari, l'Arera, con propria delibera, definisce criteri di correzione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando una percentuale di variazione direttamente proporzionale ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel corso del 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunque non inferiore al 30 per cento della quota totale.

        2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».