Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.35 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 333)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.1-bis.

(Credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

        1. Al locatore spetta il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 31 Marzo 1998, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il periodo da per il periodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commerciali, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 114 del 98, nella misura pari al 60 per cento.

        2. Il restante 40 per cento del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

        3. Una volta avvenuto il pagamento, di cui al comma 2, viene rilasciata dal locatore una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al periodo di cui al comma 1.

        4. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

        5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».