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Proposta di modifica n. 8.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».