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Articolo aggiuntivo n. 5.0.72 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d'impresa)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

        a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro settecentomila;

            b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro cinquecentomila;

            c) avere un ammontare di debiti non superiore ad 1 milione di euro.

        2. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».