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Articolo aggiuntivo n. 38.0.28 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per garantire il prosieguo della commercializzazione e distribuzione dei DPI presso gli esercizi autorizzati).

        1. Al fine di limitare i contagi ed agevolare la reperibilità delle dotazioni necessarie a contenere la diffusione dei virus, i rivenditori di generi di monopolio sono autorizzati alla vendita delle mascherine di qualunque tipologia, dei guanti monouso, degli occhiali protettivi, delle visiere, dei facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale idonei a contrastare l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».