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Articolo aggiuntivo n. 38.0.30 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

               1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, anch'esse interessate dalla situazione emergenziale derivante dai minori introiti pubblicitari conseguenti alle difficoltà economiche del territorio di riferimento, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

        2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

        3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».