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Articolo aggiuntivo n. 36.0.21 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 204)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

        1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

        2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».