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Proposta di modifica n. 16.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. La prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 30 aprile 2021, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria».

        Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».