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Articolo aggiuntivo n. 35.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 201)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)

        1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Annata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»