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Articolo aggiuntivo n. 19.0.44 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

        1. Al fine di sostenere gli operatori portuali colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        ''1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.'';

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.'';

            c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        ''7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.'';

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».