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Proposta di modifica n. 10.22 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 168)

testo emendamento del 10/05/21

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        Â«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal iº gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, rispettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.00o euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità omnicomprensiva di 3.000 euro».

        Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «527 milioni di euro».