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Articolo aggiuntivo n. 22.0.51 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

        1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 28 febbraio 2021, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

        2. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: ''settantesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantaduesimo''».