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Articolo aggiuntivo n. 6.0.263 (testo 3) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

        1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: ''50 milioni di euro per l'anno 2020'', con le seguenti: ''50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021''.

        2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».