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Proposta di modifica n. 8.34 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 271)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

        2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».