Articolo aggiuntivo n. 6.0.256 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 136)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

        2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022,2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

        5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire le parole: ''3 per cento'', con le seguenti: ''12 per cento''».