presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Barbara MASINI (Misto) e altri
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il ''Fondo per la valorizzazione dei comuni termali'' con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2021, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.
2. Ai fini del presente articolo, per ''azienda termale'' si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera c) del medesimo comma.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».