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Articolo aggiuntivo n. 22.0.19 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Diposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)

        1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

        2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».