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Articolo aggiuntivo n. 19.0.34 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo)

        1. All'articolo 13, comma 1, lettera i) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4o, dopo le parole: ''a euro 500.000,00'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché, per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,''».