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Proposta di modifica n. 33.6 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 324)
argomenti:  

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        Â«2-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di io milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

        2-ter. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».