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Proposta di modifica n. 11.1 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «1000 milioni», con le seguenti: «930 milioni»;

            b) al comma 3, sostituire le parole: «1010 milioni», con le seguenti: «940 milioni».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

        1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».