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Articolo aggiuntivo n. 30.0.81 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1,-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

        2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti:«530 milioni».