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Proposta di modifica n. 1.91 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        Â«4-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo inerente la riduzione del fatturato di cui al comma precedente, si computano anche i ricavi dei sodalizi sportivi decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

        Conseguentemente il comma 12 è sostituito dal seguente:

        Â«12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.343,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 193,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».