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Articolo aggiuntivo n. 9.0.2 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 185)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)

        1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».