Articolo aggiuntivo n. 36.0.14 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno alla cultura)

        1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

        2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

        3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

        5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta si sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo I comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

        6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di curo nell'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n.  137».