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Articolo aggiuntivo n. 19.0.30 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 315)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di lavoro agricolo).

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuto il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge- di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione''.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».