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Articolo aggiuntivo n. 39.0.38 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n.  77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

        ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

        1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis''.

        1-ter. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n.  1498, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'', ''Alcool'' e ''Limpidità'' sono soppressi;

            b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito dal seguente: ''Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';

            c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.''

        1-quater. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21, è sostituito dal seguente: ''6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte''.

        1-quiqnuies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento''.

        1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n.  116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».