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Proposta di modifica n. 3.20 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/07/18

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: ”non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità.