Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.23 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».