Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.43 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

        1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

        4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021'';

            b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        ''In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone''.

        5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

        ''3-bis. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi''.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».