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Articolo aggiuntivo n. 1.0.16 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 173)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

        1. Al fine di sostenere le attività economiche del settore dell'ospitalità colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività alberghiera in qualsiasi forma, purché titolari di partita Iva, un risarcimento dell'importo dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato che eccedano l'importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il risarcimento è ammesso nel limite di 10 milioni di curo a impresa.

        2. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e consistono nei costi effettivamente sostenuti per servizi, per il godimento di beni di terzi, per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, e degli altri oneri di gestione incluse le imposte immobiliari e di registro. Qualora i soggetti beneficiari abbiano diritto ad altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in relazione ai costi di cui al periodo precedente, il risarcimento sarà riferibile alla sola parte di tali costi non coperti dalle suddette misure.

        3. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese da gennaio a giugno dell'anno 2021 sia inferiore per più di un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi come determinata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

        4. Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Per il trattamento fiscale del risarcimento si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti in cui i costi sostenuti non siano deducibili dal reddito di impresa.

        6. Per l'accredito delle somme e i controlli si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 41».