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Proposta di modifica n. 33.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 10/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca»;

        b) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«2-bis. In ragione del protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli XXXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, è disposta la proroga dei termini dei suddetti cicli di dottorato, con conseguente erogazione di borsa di studio, per un periodo pari a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la somma di euro 45 milioni di euro. L'accesso alla proroga è altresì garantito ai dottorandi pubblici dipendenti, con conseguente prolungamento dei periodi di congedo eventualmente già concessi dalle amministrazioni di appartenenza, nonché ai dottorandi, anche non borsisti, fruitori di periodi di sospensione a qualunque titolo concessa.

        2-ter. I contratti degli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso Enti pubblici di ricerca, Università statali e comunque finanziate con fondi pubblici con termine nell'anno solare in corso, sono prorogati sino a cinque mesi, con conseguente erogazione della retribuzione. Alla proroga di cui al presente comma si accede mediante istanza dell'interessato nella quale è determinata altresì la relativa durata. A tal fine è stanziata la somma di euro 100 milioni.

        2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a 145 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».