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Articolo aggiuntivo n. 16.0.5 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

(Nuove disposizioni in materia di NASPI)

        1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.