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Articolo aggiuntivo n. 21.0.12 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

        1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.».

        Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «540 milioni» mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.