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Articolo aggiuntivo n. 6.0.278 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)

        1. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

        2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.