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Articolo aggiuntivo n. 19.0.21 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

        1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».