Articolo aggiuntivo n. 37.0.8 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

        2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».