Articolo aggiuntivo n. 5.0.44 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno alle start up)

            1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 e al comma 4 dopo le parole: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023";

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:"7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito delle società, diverse dalle start-up innovative, il 70% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30% dei propri investimenti in start-up e PMI innovative. La stessa percentuale della somma investita viene detratta dal reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale dei soggetti sopra elencati. L'investimento massimo deducibile o detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile o detraibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.