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Proposta di modifica n. 10.23 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        Â«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a l000 euro».

        Conseguentemente:

        a) al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'indennità di cui al comma 6-bis è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-bis è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

        b) ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «897,6 milioni di euro», con le seguenti: «957,6 milioni di euro»;

        c) all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «490 milioni».