presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Nunzia CATALFO (M5S) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 153)
testo emendamento del 10/05/21
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:
a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.
5-ter. Il beneficio previsto dal comma 5-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
b) dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-bis con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda peri trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».
Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».